Alcuni cittadini hanno chiesto a una società di gestione dei rifiuti il rimborso dell'IVA applicata alle tariffe TIA1 e TIA2. Il Tribunale ha accolto la domanda, ritenendo entrambe le tariffe di natura tributaria. La Corte di Cassazione, parzialmente accogliendo il ricorso della società, ha stabilito che la TIA2 ha natura privatistica e non tributaria. Di conseguenza, l'applicazione dell'IVA su tariffa rifiuti (limitatamente alla TIA2) è legittima. I cittadini non hanno diritto al rimborso dell'imposta pagata sulla TIA2, mentre resta fermo il loro diritto al rimborso per la TIA1, per la quale la società ha rinunciato al ricorso.
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