Una dipendente del Ministero ha svolto mansioni superiori di gestione contabile all'estero per diversi anni. La lavoratrice ha richiesto l'adeguamento economico della retribuzione e della relativa indennità di servizio estero in base alle mansioni effettivamente esercitate. Il Ministero ha impugnato la decisione favorevole alla lavoratrice, sostenendo che l'indennità non ha natura retributiva e richiederebbe la prova concreta dei maggiori oneri sostenuti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. I giudici hanno chiarito che, ai fini del calcolo della quota variabile dell'indennità, occorre guardare alle mansioni superiori concretamente svolte e alla sede di servizio. Il dipendente non deve provare i singoli costi sostenuti, in quanto determinati in modo forfettario dai decreti ministeriali. La dipendente vince la causa e il Ministero viene condannato al pagamento delle spese legali.
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