Il Fallimento di un'impresa ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento di un'altra società, chiedendo l'ammissione di un credito di circa 129.000 euro per pagamenti eseguiti in suo favore. In via subordinata, l'opponente ha formulato per la prima volta una domanda di ingiustificato arricchimento. Il Tribunale ha accolto l'opposizione, ma la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. La Suprema Corte ha stabilito che l'opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ed è retta dal principio di immutabilità della domanda. Di conseguenza, non è consentito introdurre domande nuove o modificare sostanzialmente quelle già avanzate nella fase di insinuazione al passivo. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio.
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