Una banca ha concesso un finanziamento ipotecario milionario a una società allo scopo dichiarato di riequilibrarne l'assetto finanziario. Dopo il fallimento dell'impresa, la curatela si è opposta all'ammissione del credito bancario allo stato passivo. Il curatore ha sostenuto che il contratto fosse un mutuo di scopo nullo sia per impossibilità originaria del risanamento aziendale, sia per concorso della banca nella bancarotta mediante abusiva concessione del credito. Il tribunale ha ammesso il credito con privilegio ipotecario, escludendo il mutuo di scopo per mancanza di interesse diretto della banca e tralasciando le eccezioni penali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del fallimento, affermando che il vincolo contrattuale di incanalare ricavi integra l'interesse della banca e che la violazione di norme penali comporta la nullità integrale dell'erogazione.
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