Una società italiana ha impugnato una cartella di pagamento emessa per il recupero di crediti IVA dovuti alla Danimarca, lamentando la mancata allegazione del titolo esecutivo estero. I giudici di merito hanno accolto il ricorso per difetto di motivazione. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che per la riscossione crediti esteri in regime di mutua assistenza europea non è necessario allegare o riprodurre l'atto impositivo straniero nella cartella italiana. È sufficiente che l'atto indichi gli estremi della richiesta estera, la normativa applicabile e la natura del credito. Di conseguenza, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria, confermando la validità della cartella di pagamento e condannando la società al pagamento delle spese di giudizio.
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