Un consorzio italiano impugnava una cartella di pagamento per un debito fiscale verso la Grecia, lamentando la mancata allegazione del titolo esecutivo estero tradotto. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Agenzia delle Entrate, stabilendo un principio chiave sul recupero crediti tributari esteri. L'obbligo di traduzione del titolo riguarda solo la fase di comunicazione tra le autorità fiscali dei due Stati membri. La successiva cartella di pagamento notificata al contribuente in Italia è legittima anche senza tale allegato, poiché la procedura di riscossione interna segue le regole nazionali. Il contribuente deve contestare il merito del debito nello Stato di origine, non in Italia.
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