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Mutua assistenza amministrativa

Definizione

Procedura di cooperazione tra le autorità fiscali di diversi Stati per assicurare l'accertamento e la riscossione delle imposte, specialmente in ambito transfrontaliero.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Recupero crediti tributari esteri: cartella valida senza titolo
Un consorzio italiano impugnava una cartella di pagamento per un debito fiscale verso la Grecia, lamentando la mancata allegazione del titolo esecutivo estero tradotto. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Agenzia delle Entrate, stabilendo un principio chiave sul recupero crediti tributari esteri. L'obbligo di traduzione del titolo riguarda solo la fase di comunicazione tra le autorità fiscali dei due Stati membri. La successiva cartella di pagamento notificata al contribuente in Italia è legittima anche senza tale allegato, poiché la procedura di riscossione interna segue le regole nazionali. Il contribuente deve contestare il merito del debito nello Stato di origine, non in Italia.
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Valore in dogana: certificato d’origine vs fattura
Un'azienda importatrice ha ottenuto l'annullamento di un avviso di rettifica per dazi antidumping. La Cassazione ha confermato che, ai fini del corretto calcolo del valore in dogana, il certificato d'origine che attesta la provenienza da un produttore agevolato può prevalere su presunte irregolarità formali della fattura commerciale. La Corte ha valorizzato l'accertamento sostanziale dei fatti rispetto a quello puramente documentale.
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Recupero crediti fiscali esteri: la Cassazione chiarisce
Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a crediti fiscali di uno Stato membro dell'UE. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo i principi per il recupero crediti fiscali esteri. La Corte ha chiarito che la cartella non deve necessariamente allegare il titolo esecutivo straniero, essendo sufficiente che contenga gli elementi per identificare la pretesa. Inoltre, ha precisato che il termine di cinque anni previsto per la mutua assistenza tra Stati non costituisce una decadenza opponibile dal contribuente, ma regola solo i rapporti tra le amministrazioni fiscali.
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