Un soggetto viene condannato per tentato furto di orologi dopo aver rimosso le placche antitaccheggio con una calamita e aver danneggiato le confezioni. La difesa sostiene che l'uso della calamita non costituisca violenza. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, confermando l'aggravante della violenza sulle cose. I giudici chiariscono che non solo il danneggiamento della scatola, ma anche la semplice rimozione della placca (che ne altera la funzione) integra l'aggravante. Inoltre, la Corte stabilisce che la nuova legge (Riforma Cartabia), che rende il furto perseguibile solo su querela, non si applica al caso a causa dell'inammissibilità del ricorso, che ha reso la condanna sostanzialmente definitiva.
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