La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato condannato per riciclaggio, il quale lamentava un vizio di notifica del decreto di citazione a giudizio. La Corte ha stabilito che i motivi del ricorso erano una mera reiterazione di quelli già respinti in appello, senza muovere una critica specifica alla sentenza impugnata. Questa pronuncia ribadisce il principio secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere argomentazioni nuove e puntuali, non la semplice riproposizione di doglianze pregresse, pena la dichiarazione di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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