La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando un principio fondamentale del processo penale. Il ricorrente aveva sollevato un motivo nuovo in Cassazione, relativo alla violazione dell'art. 163 del codice penale, questione mai presentata alla Corte d'Appello. La Suprema Corte ha ribadito che non possono essere introdotte nuove doglianze nel giudizio di legittimità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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