Un imputato ha presentato ricorso contro una sentenza emessa a seguito di 'concordato in appello', lamentando che il giudice non avesse motivato la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che il ricorso concordato in appello non può basarsi su motivi rinunciati con l'accordo, come la valutazione delle cause di non punibilità, ma solo su vizi specifici legati alla formazione della volontà, al consenso del PM o all'illegalità della pena.
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