Un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza si è visto dichiarare l'inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi. La Corte di Cassazione ha rigettato il successivo ricorso, chiarendo un principio fondamentale: quando la Corte d'Appello, pur usando la formula della "inammissibilità appello", di fatto valuta i motivi e li ritiene manifestamente infondati, la sua decisione è sostanzialmente una sentenza di rigetto nel merito. La Corte ha sottolineato che un'impugnazione non può essere una mera riproposizione di argomenti, ma deve confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
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