Un individuo, condannato per ricettazione, ha presentato ricorso in Cassazione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi di appello, relativi alla pena, erano stati introdotti con un atto successivo e non erano uno sviluppo dei motivi originari, risultando quindi inammissibili sin dall'inizio. La sentenza chiarisce i rigidi requisiti di ammissibilità per i motivi di appello.
Continua »