L'Amministrazione Doganale ha emesso un avviso di rettifica contro l'Azienda importatrice, applicando il dazio antidumping su tubi in acciaio dichiarati di origine thailandese ma ritenuti di origine cinese. Secondo l'ufficio, la lavorazione in Thailandia non aveva modificato la voce doganale principale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda, chiarendo che, in base alla giurisprudenza europea, una lavorazione sostanziale come la trafilatura a freddo può conferire una nuova origine doganale anche senza il mutamento della voce principale, purché vi sia un passaggio tra sottovoci tariffarie. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio per verificare in concreto la classificazione dei tubi.
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