La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato condannato per resistenza e danneggiamento. La decisione si fonda sulla genericità dei motivi, considerati una mera ripetizione di quelli già respinti in appello. La Suprema Corte sottolinea che il ricorso deve confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni. Viene confermata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende a causa del ricorso inammissibile.
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