Una società sanitaria ha citato in giudizio un'Azienda Sanitaria Locale per un presunto pagamento inferiore al dovuto per prestazioni in convenzione. Dopo una vittoria in primo grado, la Corte d'Appello ha respinto la domanda, ritenendo vincolanti i tetti di spesa accettati contrattualmente. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, evidenziando che l'impugnazione non aveva contestato una delle ragioni autonome (ratio decidendi) della decisione di secondo grado, rendendo inutile l'esame delle altre censure.
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