Una società immobiliare che svolgeva sia attività esenti (locazione abitativa) sia imponibili (locazione commerciale) aveva scelto la separazione contabile IVA. L'Agenzia delle Entrate negava la detrazione IVA, applicando il pro rata generale e azzerandola. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, stabilendo che, in caso di opzione per la separazione contabile, il diritto alla detrazione va valutato distintamente per ciascuna attività, superando il meccanismo del pro rata. Pertanto, l'IVA sugli acquisti per l'attività imponibile è detraibile anche in assenza di operazioni attive in un determinato anno.
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