La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento per IVA indetraibile derivante da operazioni soggettivamente inesistenti. La Corte ha ribadito che spetta all'Amministrazione finanziaria provare, anche tramite indizi, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario. Il contribuente deve, a sua volta, dimostrare di aver agito con la massima diligenza. La sentenza ha inoltre confermato la validità del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di indizi di reato e la legittimità delle sanzioni aggravate.
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