La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11736/2024, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva accolto l'appello di una società in un caso di fatture soggettivamente inesistenti. La Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di secondo grado fosse meramente apparente, in quanto non aveva esaminato i fatti concreti e gli elementi indiziari forniti dall'Amministrazione finanziaria per dimostrare la consapevolezza della frode da parte del contribuente, limitandosi a enunciare principi di diritto in astratto.
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