Una società di gestione del risparmio ha impugnato un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate contestava l'omesso versamento dell'IVA per l'anno 2005, in relazione alla cessione di alcuni immobili pubblici. La società sosteneva che le vendite fossero sottoposte alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero dei beni culturali, e che il prezzo fosse stato incassato solo nel 2006. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità dell'accertamento. I giudici hanno chiarito che, per determinare il corretto momento impositivo IVA nelle compravendite immobiliari condizionate, è necessario individuare con precisione quando si realizza l'effetto traslativo della proprietà. Non avendo la società fornito tale prova, l'imposta è stata legittimamente richiesta per l'anno di stipula dei contratti.
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