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Modifica Regolamento Condominiale

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Modifica Regolamento Condominiale: L’Unanimità si Raggiunge Anche Dopo?
L'Istituto Bancario ha contestato un decreto ingiuntivo del Condominio per contributi non pagati, sostenendo la nullità di due delibere assembleari (1996 e 2007). La delibera del 1996 aveva modificato il regolamento condominiale originario, eliminando una riduzione delle spese per i locali commerciali, senza il consenso unanime di tutti i condomini. Un proprietario assente aveva però successivamente aderito alla modifica tramite lettera. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Istituto Bancario. Ha stabilito che la modifica regolamento condominiale, se di natura contrattuale, richiede l'unanimità, ma tale consenso può essere manifestato anche al di fuori dell'assemblea, tramite adesione successiva. La lettera ha integrato il consenso unanime necessario per la modifica regolamentare.
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Modifica regolamento condominiale: la forma scritta
Una società di gestione di un parco commerciale richiedeva il pagamento di oneri condominiali a una società proprietaria di alcuni immobili, sulla base di un nuovo regolamento. La società proprietaria si opponeva, sostenendo la validità del solo regolamento originario. La Corte di Cassazione ha stabilito che la modifica del regolamento condominiale richiede sempre la forma scritta a pena di invalidità. Pertanto, l'accettazione tramite comportamenti concludenti, come il pagamento delle spese per un certo periodo, non è sufficiente a convalidare un regolamento non approvato formalmente per iscritto.
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Modifica regolamento condominiale: quando è inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di alcuni condomini contro la delibera di modifica del regolamento condominiale. La decisione non entra nel merito della necessità del voto unanime, ma si fonda su un vizio procedurale: la violazione del principio di autosufficienza. I ricorrenti non avevano trascritto nell'atto di ricorso le clausole del vecchio regolamento e il testo della delibera impugnata, impedendo alla Corte di valutare la fondatezza delle loro censure. Viene così confermata la decisione dei giudici di merito che avevano respinto la domanda.
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