La Corte d'Appello ha stabilito che l'indebito previdenziale deve essere restituito se il pensionato non dichiara correttamente i redditi familiari, come una pensione estera del coniuge. In assenza di errore dell'ente e in presenza di omissioni comunicative del beneficiario, si applicano le regole ordinarie di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., rendendo legittima l'azione di recupero avviata tempestivamente dopo la conoscenza dei redditi effettivi.
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