Una società colpita da interdittiva prefettizia ha richiesto l'ammissione alla misura del controllo giudiziario antimafia per continuare la propria attività commerciale. L'impresa sosteneva di essersi allontanata dal rischio di inquinamento criminale avendo adottato un modello organizzativo interno, abbandonato i consorzi sospetti e ridotto i rapporti con fornitori dubbi. I giudici di merito hanno respinto la domanda, ritenendo tali iniziative meramente formali e troppo recenti per garantire un reale distacco dalle logiche mafiose. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto e ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. La Suprema Corte ha evidenziato che la semplice approvazione di documenti organizzativi non basta senza l'effettiva nomina di organi di vigilanza autonomi e la prova di una totale emancipazione dai contesti criminali. La società perde il giudizio ed è condannata al pagamento delle spese.
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