Due società energetiche hanno impugnato una convenzione stipulata con un Comune per la realizzazione di un impianto eolico. Le aziende contestavano l'obbligo di pagare un corrispettivo economico, ritenendolo una misura di compensazione ambientale illegittima perché meramente patrimoniale e priva di finalità ecologiche specifiche. Dopo il rigetto nei gradi precedenti, le Sezioni Unite della Cassazione hanno dichiarato inammissibile il ricorso delle società. La Corte ha stabilito che gli accordi sulle misure di compensazione ambientale di carattere economico, firmati prima del 3 ottobre 2010, sono pienamente validi ed efficaci. Inoltre, l'interpretazione delle norme da parte del giudice amministrativo non costituisce un eccesso di potere giurisdizionale, confermando la legittimità delle somme dovute al Comune.
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