La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino condannato per furto aggravato. Il ricorrente contestava l'applicazione e la durata della misura di sicurezza della libertà vigilata, lamentando una carenza di motivazione da parte dei giudici di merito. La Suprema Corte ha chiarito che la determinazione della durata della misura rientra nella piena discrezionalità del giudice, il quale ha rispettato i criteri di legge. Inoltre, la legge stabilisce una durata minima di un anno per questa misura. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato e il condannato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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