Il Tribunale ha applicato all'Indagato la misura dell'obbligo di firma tre volte a settimana per spaccio di oltre 50 grammi di cocaina. L'Indagato ha fatto ricorso in Cassazione contestando la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, evidenziando la propria incensuratezza e l'attività di venditore ambulante. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando le misure cautelari personali. I giudici hanno evidenziato che l'attività di commerciante ambulante, lungi dall'escludere il pericolo, agevola lo spaccio in diverse località. Inoltre, la stabilità economica del lavoro esclude che il reato sia stato commesso per necessità, delineando una spiccata pericolosità sociale. L'Indagato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Continua »