Una gestrice di un centro massaggi, accusata di favoreggiamento della prostituzione, ha proposto ricorso in Cassazione contro l'ordinanza che le imponeva l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La difesa ha sostenuto la nullità del provvedimento per la mancata traduzione dell'atto in lingua cinese, il ritardo nel deposito delle motivazioni, la mancanza di esigenze cautelari e la presunta modifica dell'accusa originale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la mancata traduzione dell'ordinanza di riesame non annulla la misura se l'indagata ha potuto comunque difendersi. Inoltre, il reato di favoreggiamento della prostituzione può assumere diverse forme senza violare il diritto di difesa. La misura cautelare resta quindi pienamente valida e l'indagata deve pagare tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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