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Minimo etico

Definizione

Un insieme di comportamenti fondamentali e universalmente riconosciuti come corretti, la cui violazione è grave anche senza una specifica previsione scritta.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Licenziamento Disciplinare: Nullo se il Codice non è Affisso
La Corte di Cassazione ha confermato la nullità di un licenziamento disciplinare irrogato da un'Amministrazione Comunale a una dipendente. Il provvedimento era stato adottato per gravi violazioni dei doveri e assenze ingiustificate, configurando recidiva e insubordinazione. Tuttavia, la Cassazione ha ribadito che, anche in presenza di condotte gravi, se il licenziamento si basa su specifiche previsioni del codice disciplinare, questo deve essere obbligatoriamente affisso nel luogo di lavoro. L'Amministrazione non aveva adempiuto a tale obbligo, rendendo nullo il licenziamento disciplinare. La sentenza sottolinea l'importanza della pubblicità delle norme disciplinari nel pubblico impiego.
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Licenziamento per giusta causa: legittimo anche senza codice affisso
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa di un magazziniere. L'azienda aveva contestato al dipendente un enorme ammanco di merce. Il lavoratore si era difeso ammettendo di aver consegnato merce a clienti senza registrare l'uscita e senza incassare il pagamento. Il dipendente ha impugnato il provvedimento lamentando la mancata affissione del codice disciplinare e la brevità del termine a difesa. I giudici hanno stabilito che l'affissione del codice non è necessaria quando la condotta viola il minimo etico, come l'appropriazione o la distrazione di beni aziendali. Inoltre, l'assoluzione in sede penale per il reato di furto non cancella la gravità disciplinare del comportamento, che ha irrimediabilmente compromesso il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. Il ricorso del lavoratore è stato quindi rigettato.
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Licenziamento per giusta causa: la violenza supera il codice
Un lavoratore è stato licenziato per aver aggredito fisicamente un superiore e danneggiato un veicolo aziendale. Dopo un primo licenziamento subito revocato, l'azienda ha intimato un secondo licenziamento per gli stessi fatti. Il lavoratore ha impugnato il provvedimento lamentando la consumazione del potere disciplinare, la ritorsività e la mancata affissione del codice disciplinare. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore, confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa. I giudici hanno chiarito che l'aggressione fisica viola il minimo etico, rendendo superflua l'affissione del codice disciplinare, e che la tempestiva revoca del primo recesso consente l'esercizio di un nuovo e corretto procedimento disciplinare.
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