La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un uomo condannato per omicidio volontario, tentato omicidio, rissa e porto abusivo di armi. Dopo l'esclusione dell'aggravante dei futili motivi in appello, la sanzione era stata rideterminata in ventotto anni e due mesi di reclusione. Il ricorrente contestava i criteri di calcolo della continuazione e la mancata esclusione espressa dell'isolamento diurno. I giudici di legittimità hanno confermato la correttezza della rideterminazione della pena, evidenziando che gli aumenti applicati per i reati minori erano minimi e ben motivati in base alla gravità dei fatti. Inoltre, la nuova pena detentiva temporanea esclude implicitamente l'isolamento diurno, previsto solo per l'ergastolo. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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