L'Imputato, condannato per detenzione di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, ha impugnato la decisione contestando il mancato riconoscimento dello spaccio di lieve entità e lamentando un calcolo eccessivo della sanzione inflitta. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'ipotesi attenuata richiede una valutazione globale di mezzi, modalità e sostanze: l'organizzazione professionale della condotta esclude in radice la minima offensività del fatto. Inoltre, la quantificazione della pena fissata vicino al minimo edittale non necessita di motivazioni minuziose da parte dei giudici di merito. L'Imputato perde definitivamente la causa ed è condannato al rimborso delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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