Un fornitore cita in giudizio un esercente commerciale per la violazione di due accordi di somministrazione che imponevano minimi garantiti di acquisto per alimenti e birra in fusto. A fronte di investimenti economici versati dal fornitore, l'esercente ha ordinato quantitativi irrisori e non ha saldato alcune fatture di merce ricevuta, rimanendo poi contumace in giudizio. Il Tribunale di Milano accoglie integralmente le domande del fornitore: calcola il danno in via proporzionale alla quota di investimento non ammortizzata per il mancato raggiungimento della soglia pattuita e riconosce il credito per le forniture insolute, valorizzando anche la mancata presentazione della convenuta all'interrogatorio formale. L'esercente inadempiente deve quindi rimborsare sia i danni contrattuali sia le fatture scoperte.
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