Un Imprenditore è stato condannato per turbativa di gara in relazione a un appalto pubblico per forniture sanitarie durante l'emergenza COVID-19. L'accusa sosteneva che avesse occultato cause di esclusione e utilizzato diverse società per partecipare alla gara. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna, stabilendo che le false dichiarazioni o le omissioni preliminari, avvenute prima dell'avvio effettivo della competizione, non configurano il reato di turbativa di gara ai sensi dell'Art. 353 c.p. Questo reato richiede condotte fraudolente che incidano direttamente sullo svolgimento della gara già avviata, non su precondizioni di ammissione. Le condotte contestate, pur illecite, rientrano in altre fattispecie penali come il falso.
Continua »