In un caso di impugnazione stato passivo, un creditore contestava l'ammissione di un altro credito sostenendo l'inammissibilità di nuovi documenti in appello. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un importante principio: anche nel giudizio di impugnazione, il creditore la cui ammissione è contestata ha il diritto di produrre nuovi documenti a sostegno delle proprie ragioni, equiparando così le sue facoltà processuali a quelle del creditore che propone opposizione.
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