La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un datore di lavoro per l'omesso versamento di ritenute previdenziali relativo all'anno 2017. La difesa sosteneva che il reato fosse prescritto e contestava il calcolo della pena, ritenendo illegittima la valutazione di precedenti condotte estinte per prescrizione o per esito positivo della messa alla prova. Gli Ermellini hanno chiarito che il reato si consuma solo con la scadenza dell'ultima mensilità dell'anno solare, spostando in avanti il termine di prescrizione. Inoltre, hanno stabilito che il giudice può legittimamente considerare fatti storici pregressi, anche se non sfociati in condanne definitive, per valutare la capacità a delinquere dell'imputato e determinare una pena congrua secondo i criteri dell'articolo 133 del codice penale.
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