Il Tribunale ha dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova il reato di lesioni stradali contestato a un'automobilista, omettendo però di trasmettere gli atti al Prefetto per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie sulla patente. Il Procuratore Generale ha fatto ricorso in Cassazione per contestare questa omissione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di un interesse concreto a impugnare. I giudici hanno chiarito che la trasmissione degli atti è un'attività materiale che la pubblica accusa può compiere direttamente o richiedere alla cancelleria, senza bisogno di attivare un intero giudizio di legittimità. Di conseguenza, l'impugnazione è stata respinta, confermando che la messa alla prova e sanzioni amministrative seguono canali operativi diretti.
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