La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci nei confronti del titolare di una società di distribuzione gas. L'imputato aveva messo in circolazione bombole di proprietà di un'altra azienda, dopo averle riverniciate per occultarne l'origine e apporvi il proprio marchio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando che la condotta era chiaramente finalizzata a trarre in inganno i consumatori sulla provenienza del prodotto. Le doglianze relative alla mancata concessione di ulteriori attenuanti o della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sono state respinte in quanto generiche e non supportate da validi argomenti giuridici.
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