Un proprietario terriero, un progettista e un costruttore ricevevano una condanna per reati edilizi e ambientali a seguito del livellamento di un terreno destinato alla coltivazione di bergamotti. L'accusa contestava l'esecuzione di una trasformazione permanente del territorio senza la necessaria autorizzazione paesaggistica e senza adeguato titolo edilizio. La difesa impugnava la decisione evidenziando che le opere rientravano tra le pratiche agro-silvo-pastorali esenti da autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del Codice dei Beni Culturali, producendo perizie agronomiche ignorate dai giudici d'appello. La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi, rilevando la violazione dell'obbligo di motivazione. I giudici territoriali hanno omesso di esaminare le prove difensive e la reale natura agricola dell'intervento, annullando la condanna con rinvio per un nuovo esame del caso.
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