Una società agricola ha avviato un'azione di manutenzione del possesso per installare un nuovo cancello su uno stradone, sostituendo quello precedente. Il proprietario del terreno si è opposto, rivendicando la proprietà esclusiva dell'area. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda della società, accertando che una precedente sentenza definitiva aveva già dichiarato nullo l'atto di acquisto della società su quella specifica porzione di terreno. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso della società agricola. I giudici hanno stabilito che il legittimo proprietario può opporsi all'alterazione dei luoghi se la sua proprietà è stata accertata con sentenza passata in giudicato. Di conseguenza, la società agricola perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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