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Mansioni di fatto

Definizione

Attività e compiti concretamente eseguiti dal dipendente durante il rapporto di lavoro, indipendentemente dal livello formale di inquadramento.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e ruoli svolti
Un'azienda ha disposto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un dipendente a seguito della chiusura della sua filiale. Il lavoratore ha impugnato il recesso contestando la mancata verifica di posizioni alternative. I giudici hanno accertato che l'impiegato svolgeva compiti superiori rispetto all'inquadramento contrattuale originario. Tuttavia, i giudici di secondo grado hanno ritenuto valido il recesso limitando la verifica del reimpiego solo al livello formale di partenza. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione. La Suprema Corte ha chiarito che il datore di lavoro deve provare l'impossibilità di ricollocare il dipendente tenendo conto delle mansioni superiori effettivamente svolte e non della sola qualifica formale. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Indennità di posizione organizzativa: spetta anche senza nomina
Un dipendente pubblico ha svolto di fatto il ruolo di responsabile della comunicazione per oltre tre anni, senza un formale atto scritto di nomina. L'ente pubblico ha rifiutato di pagare l'indennità di posizione organizzativa, sostenendo che mancasse la procedura formale e che le mansioni rientrassero nel suo inquadramento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente. I giudici hanno stabilito che, se l'amministrazione ha già istituito la posizione organizzativa e il lavoratore ne assume le relative responsabilità di fatto, egli ha diritto a ricevere il relativo compenso accessorio. La mancanza di un provvedimento formale scritto non esclude il diritto alla retribuzione per l'attività effettivamente prestata. Il lavoratore vince la causa e l'ente deve pagare le indennità e le spese legali.
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Responsabilità professionale dell’avvocato: l’errore senza danno
Gli eredi di un lavoratore hanno promosso un'azione per responsabilità professionale dell'avvocato. Il legale, incaricato di impugnare il rifiuto di una qualifica superiore davanti al TAR, aveva fatto scadere i termini del processo senza richiedere la fissazione dell'udienza. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della richiesta di risarcimento. Anche se il difensore è stato negligente, la causa originaria non aveva alcuna reale probabilità di successo secondo la normativa dell'epoca. Di conseguenza, manca il nesso di causa tra l'errore del professionista e il danno lamentato dai clienti. L'appello dei ricorrenti è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali.
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Equiparazione economica nel pubblico impiego: stipendio revocato
Due dipendenti universitari, inquadrati come biologi presso un'azienda ospedaliera, avevano ottenuto nel 2006 una delibera che riconosceva loro l'equiparazione economica nel pubblico impiego ai dirigenti medici. Nel 2015, l'ospedale ha ritirato tale delibera ritenendola nulla, poiché i lavoratori non avevano superato alcun concorso per la dirigenza medica. I dipendenti hanno fatto causa per ottenere le differenze retributive, sostenendo di svolgere mansioni mediche e che l'annullamento fosse tardivo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'attribuzione di un trattamento economico superiore a quello previsto dai contratti collettivi è radicalmente nulla. Essendo la delibera un atto di gestione privatistica, l'ente pubblico può ritirarla in qualsiasi momento senza i limiti temporali dell'autotutela amministrativa. Lo svolgimento di mansioni superiori di fatto non giustifica un inquadramento non conforme alla legge.
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