Un gruppo di medici specializzandi ha presentato rinuncia al ricorso in Cassazione riguardante il loro diritto a una retribuzione per gli anni di specializzazione non pagati. La Corte ha dichiarato estinto il giudizio ma, a causa della presentazione tardiva della rinuncia (solo tre giorni prima dell'udienza), ha esercitato il suo potere discrezionale previsto dall'art. 391 c.p.c., condannando i medici a rimborsare una parte delle spese legali sostenute dallo Stato, motivando la decisione con la mancata possibilità per la controparte di evitare l'attività difensiva.
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