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Mandato speciale ad impugnare

Definizione

Atto con cui l'imputato conferisce al proprio avvocato il potere specifico di presentare un'impugnazione (appello o ricorso) contro una determinata sentenza.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Mandato speciale impugnazione: ricorso inammissibile
Un ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile a causa della mancanza del mandato speciale impugnazione. L'imputato, giudicato in assenza nei gradi precedenti, non aveva conferito al difensore la procura speciale richiesta dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., rendendo l'atto nullo. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Mandato speciale: appello inammissibile senza
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato condannato per reati di droga. La decisione si basa sulla mancanza del mandato speciale ad impugnare in capo al difensore, requisito essenziale secondo il codice di procedura penale, soprattutto quando l'imputato è stato giudicato in assenza e l'appello si è svolto con rito cartolare.
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Inammissibilità appello: Domicilio e Formalità
La Corte di Cassazione conferma la decisione di inammissibilità di un appello perché l'atto non conteneva la necessaria dichiarazione o elezione di domicilio. La Corte chiarisce che questo requisito formale è inderogabile e non può essere soddisfatto da un semplice rinvio a una precedente elezione di domicilio effettuata durante le indagini, sottolineando come l'omissione di tale adempimento porti inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità appello.
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Mandato speciale impugnazione: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'appello di un'imputata assente in primo grado, poiché il difensore non aveva allegato il mandato speciale impugnazione e l'elezione di domicilio, come richiesto dall'art. 581, comma 1-quater c.p.p. introdotto dalla Riforma Cartabia. La Corte ha applicato il principio del 'tempus regit actum', sostenendo che la norma applicabile è quella in vigore al momento della presentazione dell'impugnazione, anche se successivamente modificata.
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