La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'appello di un'imputata assente in primo grado, poiché il difensore non aveva allegato il mandato speciale impugnazione e l'elezione di domicilio, come richiesto dall'art. 581, comma 1-quater c.p.p. introdotto dalla Riforma Cartabia. La Corte ha applicato il principio del 'tempus regit actum', sostenendo che la norma applicabile è quella in vigore al momento della presentazione dell'impugnazione, anche se successivamente modificata.
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