Una cooperativa di servizi ha agito in giudizio per ottenere il pagamento di somme dovute per un contratto di appalto stipulato con una Unità Sanitaria Locale (USL) poi soppressa. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33344/2023, ha stabilito la legittimazione passiva della Regione, chiarendo che essa è il soggetto successore nei debiti delle ex USL. Tale responsabilità è concorrente con quella delle Gestioni Liquidatorie, che operano solo come organi tecnici per conto della Regione stessa. La sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità regionale, è stata cassata con rinvio.
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