Una società ha richiesto il rimborso dell'IVA tardivamente versata dallo Stato, pretendendo anche il risarcimento per il maggior danno da svalutazione ex art. 1224 c.c. La Commissione Tributaria Regionale ha accolto la domanda, ritenendo provato il danno in via presuntiva grazie alla sola qualità di imprenditore del creditore. L'Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la sufficienza di tale presunzione e richiedendo prove concrete del danno subito. La Corte di Cassazione, rilevando la particolare complessità della questione giuridica, ha deciso di non pronunciarsi immediatamente in camera di consiglio, disponendo invece il rinvio della causa alla pubblica udienza per un esame più approfondito.
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