Un istituto bancario ha richiesto il rimborso di un credito IVA, pretendendo anche il maggior danno da svalutazione monetaria per il ritardo nel pagamento. La Commissione Tributaria Regionale ha accolto la domanda, ritenendo che la natura di banca del creditore bastasse a dimostrare l'uso inflattivo del denaro e applicando il principio di non contestazione. L'Agenzia delle Entrate ha fatto ricorso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il maggior danno da svalutazione monetaria nei rimborsi tributari non può essere riconosciuto in via automatica o astratta solo in base alla natura del creditore. È necessaria una prova, anche presuntiva, del danno effettivo. Inoltre, ha chiarito che il principio di non contestazione non si applica se la richiesta iniziale era generica. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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