Una società ha contestato la validità di alcuni contratti derivati (swap) stipulati con un istituto bancario, lamentando l'assenza di elementi essenziali come il Mark to Market (MtM) e gli scenari probabilistici. Dopo un lodo arbitrale e una sentenza d'appello favorevoli alla banca, la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. La Suprema Corte ha stabilito che l'indicazione del MtM e degli scenari di rischio non sono meri obblighi informativi, ma requisiti strutturali per la validità dei contratti derivati, in quanto definiscono l'alea razionale del negozio. La loro assenza rende il contratto nullo per indeterminatezza dell'oggetto e difetto di causa.
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