La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22966/2024, ha stabilito che un contratto di incarico tra un medico specialista e un'Azienda Sanitaria Provinciale è nullo se privo della preventiva autorizzazione regionale sanità. Tale autorizzazione, prevista da una legge regionale per il contenimento della spesa, non è una mera formalità ma una condizione essenziale per la validità del contratto. La sua assenza determina una 'nullità virtuale' dell'accordo, rendendolo improduttivo di effetti fin dall'origine, senza che il medico possa pretendere l'esecuzione dell'incarico o il risarcimento del danno.
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