Un investitore ha citato in giudizio una banca, sostenendo la nullità di un'operazione di acquisto di azioni e obbligazioni in quanto collegata a un finanziamento concesso dalla stessa banca (c.d. 'operazione baciata'). La banca convenuta ha eccepito l'incompetenza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa. Il Tribunale di Venezia ha accolto l'eccezione, dichiarando la propria incompetenza. La motivazione risiede nel fatto che l'oggetto reale della controversia non è il rapporto societario, ma la validità del contratto di finanziamento. Pertanto, la causa rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella della sezione specializzata.
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