Un Contribuente ha contestato un avviso di intimazione per debiti fiscali. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo corretta la pretesa e irrilevante l'assenza dell'Agente della Riscossione nel giudizio di secondo grado. Il Contribuente ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando la nullità della sentenza per la mancata integrazione del contraddittorio. La Corte ha stabilito che, in presenza di contestazioni sulla notifica della cartella, l'Agente della Riscossione è litisconsorte necessario processuale. La sua assenza in appello rende la sentenza nulla. La Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza e rinviando la causa alla CTR per un nuovo esame con la partecipazione dell'Agente della Riscossione, affermando l'importanza del litisconsorzio necessario tributario.
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