Un contribuente si opponeva a un pignoramento presso la propria banca, ma né in primo grado né in appello l'istituto di credito veniva coinvolto nel giudizio. La Corte di Cassazione, con ordinanza 2810/2024, ha annullato la sentenza d'appello, rilevando d'ufficio la nullità dell'intero procedimento per violazione del litisconsorzio necessario del terzo pignorato. Il caso è stato rinviato al Tribunale per un nuovo giudizio che includa tutte le parti necessarie.
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