Definizione
Soggetti che possono partecipare insieme allo stesso processo per motivi di opportunità, ma la cui presenza non è obbligatoria.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 31 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 52% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 19%
- Rigettato 29%
- Inammissibile 52%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Civile Sez. 381%
- Civile Sez. 616%
- Civile Sez. 23%
Precedenti più richiamati
- Cass. 1058/2019in 6 provvedimenti
- Cass. 5028/2000in 7 provvedimenti
- Cass. 38109/2021in 4 provvedimenti
- Cass. 23350/2022in 4 provvedimenti
- Cass. 25365/2022in 4 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
Tre medici specialisti hanno chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il risarcimento medici specializzandi per la presunta tardiva attuazione delle direttive europee sui corsi di specializzazione. I professionisti si erano iscritti tra il 1993 e il 2001, percependo la borsa di studio stabilita dalla normativa del 1991. I ricorrenti lamentavano una disparità economica rispetto ai colleghi immatricolati dal 2006, beneficiari del più ricco contratto di formazione specialistica. La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso. I giudici hanno chiarito che lo Stato italiano ha adempiuto tempestivamente agli obblighi comunitari già con l'istituzione della borsa di studio nel 1991. L'introduzione del nuovo e più favorevole trattamento retributivo nel 2007 costituisce una scelta discrezionale del legislatore e non un ritardo sanzionabile.
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La Corte di Cassazione ha confermato la piena responsabilità del notaio in una maxi frode bancaria. Il notaio aveva stipulato 181 mutui ipotecari fraudolenti, con beni sovrastimati o inesistenti, causando ingenti danni a una banca. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del notaio, escludendo la corresponsabilità della banca e la riduzione del danno per presunti recuperi. La decisione ribadisce l'importanza della diligenza professionale e la **responsabilità del notaio** per gravi omissioni in contesti fraudolenti.
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Un gruppo di medici ha citato in giudizio la Presidenza del Consiglio e diversi Ministeri per ottenere l'adeguamento della borsa di studio medici specializzandi ricevuta durante la scuola di specializzazione tra il 1991 e il 2006. I medici chiedevano l'applicazione retroattiva del miglior trattamento economico previsto dalle riforme successive o l'adeguamento all'inflazione. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, ritenendo la retribuzione adeguata. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei medici. I giudici hanno chiarito che l'importo della borsa di studio medici specializzandi per gli iscritti tra il 1998 e il 2005 non è soggetto a rivalutazione monetaria o adeguamento triennale, poiché il legislatore ha legittimamente congelato tali importi per esigenze di bilancio. Lo Stato italiano ha quindi vinto la causa.
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Un gruppo di medici specializzandi, iscritti a corsi di specializzazione tra il 1991 e il 2003, ha chiesto il risarcimento dei danni allo Stato italiano. Lamentavano la mancata applicazione del trattamento economico e previdenziale più favorevole previsto dal D.Lgs. n. 368/1999, introdotto in attuazione della direttiva europea 93/16/CEE. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei medici. La Corte ha chiarito che lo Stato italiano aveva già adempiuto agli obblighi europei con il D.Lgs. n. 257/1991, introducendo una borsa di studio adeguata. Il successivo trattamento migliorativo del 1999, applicato solo dal 2006, rientra nella discrezionalità del legislatore nazionale e non può essere retroattivo. Di conseguenza, i medici non hanno diritto a ulteriori indennizzi o coperture previdenziali per gli anni precedenti.
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Un gruppo di medici ha richiesto il risarcimento dei danni allo Stato per la mancata remunerazione dei corsi di specializzazione frequentati tra il 1983 e il 1991, in violazione delle direttive europee. I giudici di merito hanno rigettato la domanda per intervenuta prescrizione. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dichiarando inammissibili i ricorsi. La Corte ha ribadito che il termine per la prescrizione risarcimento medici specializzandi è di dieci anni e decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della Legge 370/1999. Da quel momento, infatti, i professionisti avevano la certezza che lo Stato non avrebbe adottato ulteriori misure di adeguamento. I ricorrenti sono stati inoltre condannati per responsabilità aggravata a causa della presentazione di ricorsi contrari a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Lo Stato vince definitivamente la causa.
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Un gruppo di medici ha chiesto allo Stato il risarcimento dei danni per la mancata attuazione delle direttive europee sulla remunerazione dei corsi di specializzazione. La Cassazione ha stabilito che il diritto al rimborso medici specializzandi spetta anche a chi si è iscritto prima dell'anno accademico 1982/1983, a partire dal 1° gennaio 1983. Tuttavia, ha chiarito che la specializzazione deve essere inclusa negli elenchi europei o essere equivalente. Non basta un decreto ministeriale successivo all'immatricolazione per dimostrare l'equipollenza. Infine, la Corte ha confermato che il diritto si prescrive in dieci anni a partire dal 27 ottobre 1999. Di conseguenza, alcuni medici hanno vinto mantenendo il rimborso, mentre altri hanno perso la causa poiché i loro corsi non erano equipollenti o il diritto era ormai prescritto.
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Un gruppo di medici specializzandi ha richiesto allo Stato il risarcimento dei danni per la mancata attuazione delle direttive europee sulle borse di studio tra il 1983 e il 1991. Il Tribunale ha rigettato le domande ritenendo il diritto estinto. La Corte di Cassazione ha confermato che la prescrizione del risarcimento danni, di durata decennale, decorre dal 27 ottobre 1999. Tuttavia, la Corte ha accolto il ricorso di un singolo medico. Per quest'ultimo, i giudici di merito avevano omesso di valutare una diffida inviata nel 2008, idonea a interrompere il decorso del tempo. Di conseguenza, mentre per la maggior parte dei medici il diritto è prescritto, per il singolo professionista la causa dovrà essere ridiscussa in appello.
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Un gruppo di medici ha richiesto il risarcimento medici specializzandi allo Stato italiano per la mancata attuazione delle direttive europee sulla remunerazione dei corsi di specializzazione svolti tra il 1978 e il 1985. I tribunali di merito hanno respinto la domanda ritenendo il diritto ormai prescritto. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso. La Corte ha ribadito che il diritto al risarcimento per la mancata attuazione delle direttive europee si prescrive in dieci anni. Per i medici specializzandi tra il 1983 e il 1991, questo termine ha iniziato a decorrere il 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999. Di conseguenza, le azioni avviate molti anni dopo sono fuori tempo massimo. Lo Stato vince la causa.
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Un gruppo di medici specializzati ha richiesto allo Stato il risarcimento medici specializzandi per la mancata o tardiva attuazione delle direttive europee sulla corretta retribuzione durante i corsi di specializzazione svolti tra il 1978 e il 1991. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno respinto la domanda ritenendo il diritto ormai prescritto. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno ribadito che il termine di prescrizione decennale per richiedere il risarcimento medici specializzandi decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. Eventuali incertezze interpretative o giurisprudenziali successive non sospendono né rinviano questo termine, gravando sui medici l'onere di attivarsi tempestivamente per interrompere la prescrizione.
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Un gruppo di medici specializzandi, iscritti ai corsi di specializzazione tra il 2002 e il 2007, ha fatto causa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. I professionisti lamentavano di aver ricevuto solo la borsa di studio prevista dalla vecchia normativa del 1991, richiedendo l'applicazione del trattamento economico e previdenziale più favorevole introdotto dal decreto legislativo del 1999. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il nuovo e più favorevole trattamento si applica solo a partire dall'anno accademico 2006/2007. Per gli anni precedenti, la borsa di studio già erogata costituiva un'adeguata remunerazione in linea con gli obblighi europei, rientrando nella discrezionalità dello Stato italiano la scelta di non estendere retroattivamente i successivi miglioramenti economici e previdenziali.
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Un gruppo di professionisti sanitari ha richiesto allo Stato il risarcimento per la mancata attuazione delle direttive europee relative alle borse di studio per le specializzazioni mediche effettuate tra il 1983 e il 1991. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda confermando la prescrizione del diritto. La Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha ribadito che per i medici specializzandi risarcimento il termine decennale decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della Legge 370/1999. Tale legge ha infatti rimosso ogni incertezza sulla posizione dello Stato, rendendo il danno certo e azionabile. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché i ricorrenti non hanno dimostrato atti interruttivi della prescrizione compiuti prima della scadenza del decennio.
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Un gruppo di medici ha citato in giudizio la Presidenza del Consiglio per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata attuazione delle direttive europee relative alla retribuzione dei corsi di specializzazione svolti prima del 1991. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che il diritto al risarcimento per i medici specializzandi è soggetto a una prescrizione decennale. Tale termine decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della Legge 370/1999. La Corte ha chiarito che eventuali incertezze giurisprudenziali sulla giurisdizione o sulla natura dell'azione non sospendono il decorso del tempo, poiché il danneggiato può comunque compiere atti interruttivi stragiudiziali per tutelare la propria posizione.
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La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28225/2023, chiarisce i limiti probatori della confessione giudiziale in caso di obbligazioni solidali. Una creditrice aveva agito contro il fratello e gli eredi del fratello defunto per la restituzione di un prestito. La confessione resa da uno dei fratelli non può costituire prova legale contro gli altri co-debitori (gli eredi), ma può essere solo liberamente apprezzata dal giudice. La sentenza d'appello, che si era basata unicamente su tale confessione per provare il debito anche a carico degli eredi, è stata cassata con rinvio.
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Un gruppo di medici ha citato in giudizio la Pubblica Amministrazione per ottenere un risarcimento per la mancata retribuzione durante i corsi di specializzazione antecedenti al 1991, in violazione di direttive europee. Dopo la reiezione delle domande in primo e secondo grado per difetto di prova e altre ragioni, i medici hanno proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, sottolineando come i ricorrenti non abbiano soddisfatto l'onere della prova a loro carico e abbiano formulato motivi di ricorso generici, senza confrontarsi specificamente con le ragioni delle decisioni impugnate.
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Un gruppo di medici ha citato in giudizio lo Stato per ottenere un risarcimento per la mancata retribuzione durante la specializzazione, a causa della tardiva attuazione di direttive UE. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la sua giurisprudenza consolidata. La Corte ha ribadito che il termine di dieci anni per la prescrizione medici specializzandi decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. 370/1999, e non da successive sentenze chiarificatrici. Di conseguenza, le azioni intentate dopo il 2009 sono state considerate tardive.
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Una dottoressa, che aveva iniziato la specializzazione prima del 1982 ma l'aveva terminata dopo il 1983, ha citato in giudizio lo Stato per la mancata corresponsione della retribuzione, in violazione delle direttive UE. La Corte di Cassazione, seguendo recenti sentenze della Corte di Giustizia dell'UE e delle proprie Sezioni Unite, ha confermato il diritto della dottoressa al risarcimento per il periodo di specializzazione successivo al 1° gennaio 1983. La decisione chiarisce l'ambito del diritto alla remunerazione per i cosiddetti "specializzandi a cavallo", respingendo il ricorso dello Stato e stabilendo un principio giuridico definitivo in materia. Questo caso consolida il diritto a un'adeguata remunerazione per i medici specializzandi anche per i corsi iniziati prima dell'entrata in vigore della direttiva europea di riferimento.
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La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4088/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso di alcuni medici specializzandi volto a ottenere il risarcimento per la mancata retribuzione durante la specializzazione. Il punto centrale è la prescrizione: la Corte ha ribadito il suo orientamento consolidato, secondo cui il termine decennale per l'azione di risarcimento del danno da mancata attuazione di direttive europee decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della Legge n. 370/1999. Qualsiasi incertezza giurisprudenziale successiva non sposta tale termine, rendendo tardive le azioni intraprese oltre dieci anni da quella data.
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Un gruppo di medici ha richiesto il risarcimento danni per la mancata retribuzione durante la specializzazione prima del 1993. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il diritto è soggetto a un termine di dieci anni. Il caso ruota attorno alla prescrizione per i medici specializzandi, che secondo la Corte decorre dal 27 ottobre 1999, data in cui la situazione giuridica si è sufficientemente chiarita per consentire l'esercizio del diritto.
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La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di alcuni medici specializzandi che chiedevano un risarcimento per la mancata attuazione di direttive UE. Il punto centrale è la prescrizione medici specializzandi. La Corte ha confermato che il termine decennale per l'azione di risarcimento decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. 370/99, respingendo le tesi sulle incertezze giurisprudenziali come causa di sospensione del termine.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gruppo di medici specializzandi che richiedevano l'adeguamento della loro remunerazione per il periodo 1998-2006. I medici sostenevano che il mancato aggiornamento della borsa di studio, a fronte dell'inflazione, violasse le direttive comunitarie su una "remunerazione adeguata". La Suprema Corte ha confermato la propria giurisprudenza consolidata, stabilendo che la determinazione e l'eventuale congelamento degli importi rientravano nella discrezionalità del legislatore nazionale, senza che le direttive UE imponessero un obbligo di adeguamento automatico.
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