Un soggetto, nominato custode di un'area sotto sequestro penale, ha bloccato un passaggio utilizzato dai vicini, sostenendo di agire per dovere. La Corte d'Appello ha confermato la condanna per spoglio, chiarendo che l'intenzione di privare altri del possesso (animus spoliandi) è implicita nell'atto stesso di bloccare un accesso di cui si conosce l'uso altrui, a prescindere dalle motivazioni personali del custode. L'appello è stato quindi respinto, confermando l'ordine di ripristino del passaggio.
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